|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Nell’ambito dell’ordinamento italiano gli Istituti religiosi riconosciuti civilmente
assumono la personalità giuridica di Enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 7, n. 3, dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984 e delle relative Norme di attuazione
(D.P.R. 33/1987) e stabiliscono rapporti con lo Stato, con terzi e con la pubblica amministrazione tramite il Rappresentante Legale, figura prevista dal diritto civile come titolare del potere di rappresentanza in Italia e punto di riferimento per atti giuridicamente rilevanti (art. 36 ss. e.e.).
Nel diritto canonico il Superiore Generale è il vertice dell’autorità spirituale e
gestionale, titolare del Governo ordinario (can. 622 CIC) e si occupa della cura del
bene spirituale e disciplinare dei membri in conformità con il carisma proprio e le
costituzioni. Il suo potere di governo rimane interno all’Istituto e si riferisce
principalmente all’ambito ecclesiale.
La coincidenza tra le due figure è possibile e non sussistono ostacoli giuridici allo
svolgimento contemporaneo tra i due incarichi, ma è importante considerare
alcuni aspetti sulla opportunità di distinguere i due ruoli.
Il Rappresentante Legale esercita funzioni in ambito civile che comportano responsabilità personali in caso di violazioni normative, il Superiore Generale è preposto al governo pastorale e carismatico dell’Istituto.
Il diritto canonico riconosce una chiara distinzione e l’unione dei due ruoli può generare una inopportuna mescolanza tra foro civile e foro ecclesiastico con il rischio di coinvolgere direttamente il Superiore Generale in responsabilità amministrative e patrimoniali estranee alla sua missione.
Il Rappresentante Legale possiede competenze in ambito giuridico-amministrativo che non sempre sono proprie del Superiore Generale.
Un altro aspetto da non sottovalutare è la durata limitata del mandato del Superiore Generale che può essere soggetta a limiti temporali (can. 624 §1 CIC) e a trasferimenti mentre il Rappresentante Legale può avere una durata del suo mandato ben più lunga e, se distinto, garantisce continuità nella gestione degli affari civili anche durante i periodi di avvicendamento o di vacanza del governo.
La distinzione risponde al principio di buona amministrazione ecclesiale (can. 1284 CIC) che richiede trasparenza e prudenza nella gestione dei beni temporali. Essa tutela non soltanto le figure istituzionali ma anche l’Istituto stesso da possibili conflitti di interesse, garantisce chiarezza di responsabilità e agevola il corretto rapporto di collaborazione tra l’Ente ecclesiastico e le autorità civili, mentre l’unione dei due ruoli può determinare un sovraccarico di responsabilità e un intreccio negativo tra sfera ecclesiastica e foro civile.
In particolar modo per l’Italia, merita un cenno particolare l’iter successivo alla nomina del Rappresentante Legale da parte del Consiglio Generalizio dell’Istituto.
A tale nomina deve seguire il riconoscimento giuridico della Santa Sede affinché il provvedimento canonico possa avere un’efficacia civile. I due piani, civile e canonico, viaggiano parallelamente ma nel caso specifico devono incontrarsi, in modo tale che il
cambio del Rappresentante Legale sia ratificato presso il Pubblico Registro del Governo (Prefettura).
Da non sottovalutare anche la nazionalità del titolare dell’incarico che per tutti gli Enti che hanno una personalità giuridica riconosciuta deve essere necessariamente italiana, ad eccezione della Casa di Procura e della Casa Generalizia per i quali può essere anche di nazionalità diversa.
Gli uffici della Prefettura preposti alla ricezione dell’attestazione, nei fatti, accettano comunque i documenti presentati, anche se la nazionalità dichiarata non corrisponde alla norma. La registrazione avviene comunque, ma è necessario considerare che la contravvenzione alla normativa presuppone che l’errore diventerà evidente nel momento della sottoscrizione dell’atto amministrativo giuridicamente rilevante (ad esempio un rogito di compravendita, un preliminare, etc…), con il possibile annullamento.
In conclusione, non sussistono ostacoli giuridici alla coincidenza tra il Superiore Generale e il Rappresentante Legale ma risulta opportuna la distinzione dei due incarichi per evitare commistioni tra funzioni di governo ecclesiale e responsabilità civili, per garantire stabilità e continuità nella gestione amministrativa e nei rapporti con lo Stato Italiano o con qualsiasi altro.
Distinguere tra guida spirituale e rappresentanza legale non significa creare una distanza, ma piuttosto armonizzare carismi e competenze.
In un contesto ecclesiale attento alla trasparenza ed alla buona amministrazione può diventare indice di corresponsabilità e fedeltà alla missione evangelica.
S.V. – Team Legale IMC










